INL: definizione di locale interrato e seminterrato – chiarimenti

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INL: definizione di locale interrato e seminterrato – chiarimenti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 5945 dell’8 luglio 2025, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcune precisazioni e indicazioni operative in ordine all’espletamento dei controlli in materia di locali interrati e seminterrati.

Tale nota è incentrata sulla comunicazione che il datore di lavoro deve fare all’ispettorato nazionale del Lavoro in merito all’uso dei locali interrati e seminterrati ritenuti idonei alle attività lavorative in base alla documentazione allegata (art. 65, comma 3, D. Lgs. n. 81/2008).

“In merito alla definizione di locale interrato e seminterrato si rappresenta che sul territorio nazionale non vi sono definizioni uniformi a cui far riferimento, tenuto conto anche dell’Intesa tra Governo, Regioni e Comuni circa l’adozione del Regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che considera:

  • Piano interrato: piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
  • Piano seminterrato: piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

Si rappresenta, inoltre, che i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, etc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno), considerato che prevedono la presenza del lavoratore solo occasionalmente, siano da ritenersi esentati dalla presentazione della Comunicazione in deroga ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008”.

Le comunicazioni dovranno contenere, obbligatoriamente una relazione descrittiva delle attività svolte, attestando l’assenza di emissioni nocive; l’asseverazione di un tecnico abilitato su agibilità, igiene, sicurezza e conformità impiantistica.

Maggiore attenzione verrà rivolta alle comunicazioni relative ad attività potenzialmente a rischio, come verniciatura, saldatura, uso di solventi, falegnameria, tipografia, tinto-lavanderie, ecc.  

L’uso anticipato dei locali (prima dei 30 giorni dalla comunicazione o in assenza di riscontro alle richieste di integrazione) comporta violazione dell’art. 65, così come le dichiarazioni non veritiere o le asseverazioni false, che potranno comportare anche responsabilità penali.

Per ricevere ulteriori informazioni invia una mail a info@eeco.it oppure contatta i nostri tecnici al numero telefonico 0823 1540391