Aggiornamento normativa in ambito rifiuti: il nuovo Piano di Emergenza Esterna per i gestori di impianto

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Aggiornamento normativa in ambito rifiuti: il nuovo Piano di Emergenza Esterna per i gestori di impianto

Il 07 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 27 agosto 2021 , in merito alla gestione dei rifiuti.

Il testo riguarda “Le linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”.

In particolare, stabilisce in modo chiaro come le imprese che si occupano di stoccaggio e trattamento rifiuti debbano predisporre dei Piani di Emergenza Esterna.

Tra i punti affrontati nel testo vi sono i seguenti:

  • Il fatto che le aziende in oggetto non siano automaticamente classificate a rischio di incidente rilevante, e che le linee guida non si applichino ai siti ex D.Lgs. n.105/2015;
  • La visione dell’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti come un elemento fondamentale di un sistema più ampio, finalizzato alla pianificazione o revisione dei Piani di Emergenza Esterni, oltre che all’informazione della popolazione.

Le linee guida definiscono la procedura di intervento da attuare per la gestione dell’emergenza in caso di possibili eventi accidentali in impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio incendi con formazione e diffusione all’esterno di sostanze inquinanti.

Il loro obiettivo è quello di definire in particolare, in modo sintetico e puntuale, le modalità operative di intervento da attuare.

Il testo individua nei titolari delle attività in oggetto, coloro incaricati di trasmettere al Prefetto competente le informazioni per l’elaborazione o l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna.

Questa comunicazione va espletata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, ovvero entro il 06 dicembre 2021.

Si tratta, nello specifico, delle schede-dati riportate all’allegato C.2., che fanno riferimento a:

  1. un modulo di dichiarazione sulle informazioni relative all’impianto, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 200 n. 445 e dell’art. 26, c.4 del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n.113
  2. una serie di allegati:
  • classificazione del rischio incendio con metodo ad indici e relativa relazione tecnica di professionista abilitato;
  • planimetria generale dell’impianto;
  • planimetria antincendio;
  • elaborati grafici/check list;
  • copia documento d’identità in corso di validità con firma visibile del legale rappresentante;
  • informativa in materia di protezione dei dati personali

In parallelo, la classificazione del rischio incendio contenuta nei Piani d’Emergenza Interni (PEI), occorre che sia redatta ai sensi del nuovo decreto, ed aggiornata in caso di variazioni o almeno ogni tre anni.

Per approfondire il tema ed implementare nella propria realtà le nuove linee guida occorre destreggiarsi nella normativa di riferimento.

Quale ente accreditato sui servizi di formazione, oltre che l’esperienza maturata negli anni in ambito di ambiente- salute e sicurezza, E.E.CO.srl si pone come partner qualificato in questo ambito.

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