
EMERGENZA CLIMATICA E SICUREZZA SUL LAVORO
8 Luglio 2025
INL: definizione di locale interrato e seminterrato – chiarimenti
21 Luglio 2025Approvato il DDL sui lavoratori malati oncologici

E’ stato approvato il disegno di legge 1430 “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
Di seguito i punti fondamentali:
- Congedo non retribuito fino a 24 mesi
Riconosciuto ai lavoratori dipendenti con invalidità pari o superiore al 74%. Può essere fruito in modo continuativo o frazionato. Durante il congedo il posto di lavoro è garantito, ma non sono previste retribuzione né copertura previdenziale. È inoltre vietato svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. - Diritto di precedenza allo smart working
Al termine del congedo, i lavoratori hanno la priorità nell’accesso allo smart working, se compatibile con le loro mansioni. - 10 ore annue di permessi retribuiti per esami, visite e terapie
Da utilizzare per cure mediche, aggiuntive rispetto ad altri permessi previsti dai contratti collettivi. - Sospensione dell’attività per i lavoratori autonomi
È consentito sospendere l’attività fino a 300 giorni all’anno, come già previsto dalla legge 81/2017, per chi svolge incarichi continuativi. - Certificazione semplificata
Le condizioni cliniche possono essere documentate con certificati del medico di base o di specialisti del SSN
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