Campi elettromagnetici: decreto autorizzazioni in deroga

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Campi elettromagnetici: decreto autorizzazioni in deroga

Il Decreto del 30 settembre 2022 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro della Salute, in attuazione dell’articolo 212 del Decreto legislativo n. 81/2008, definisce i criteri e le modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei Valori Limite di Esposizione (VLE) ai campi elettromagnetici, di cui all’articolo 208, comma 1, del Testo unico di Sicurezza.

 

Come richiedere l’autorizzazione alla deroga:

ll datore di lavoro trasmette istanza di autorizzazione secondo il modello allegato al decreto, esclusivamente per via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it).

L’Articolo 3 del Decreto prevede la convocazione di un Tavolo tecnico istituzionale entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza di autorizzazione.

Entro 60 giorni il Tavolo formula un parere che indica durata e condizioni della deroga.

Dietro segnalazione del Tavolo, il Ministero può chiedere ogni altra informazione, chiarimento tecnico e integrazione documentale necessari a supporto dell’istanza di autorizzazione alla deroga o per il mantenimento della stessa.

 

Come ottenere il rilascio o il rinnovo alla deroga:

Sulla base del parere favorevole del tavolo tecnico istituzionale, con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute viene adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE. Il decreto di autorizzazione alla deroga viene poi trasmesso al datore di lavoro richiedente e agli organi di vigilanza competenti per territorio.

Tale procedura vale anche per la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

Il ministero può richiedere verifiche e controlli agli organi di vigilanza (art.5): in particolare, effettuare sopralluoghi per la verifica delle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga: se queste vengono meno, l’organo di vigilanza ne dà tempestiva e motivata comunicazione alle amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. Segue quindi la revoca della deroga da parte del Ministero con apposita Comunicazione.

 

L’articolo 6 riguarda la Sorveglianza sui lavoratori esposti a VLE in deroga: qualora nel corso del periodo di validità della deroga, il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori riconducibili al superamento dei VLE oggetto di deroga, ne deve dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione.

 

clicca qui per scaricare il decreto

 

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