Il D.Lgs. 116/2020 ha stabilito che dal 1° gennaio 2021 i rifiuti delle attività industriali non sono più “assimilabili”.
La nuova definizione di rifiuto urbano esclude quelli prodotti da “attività industriali con capannoni di produzione”, cioè tutti i rifiuti di queste attività che, fino al 31/12/2020 erano considerati “assimilabili”, sono ora diventati rifiuti speciali e non sono più soggetti a TARI.
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