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La Circolare 1/2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sofferma su:
1. La sorveglianza sanitaria e dipendenza da alcol, droga e sostanze psicotrope
L’art. 17 del DL 159/2025 stabilisce che i controlli sanitari a cui i lavoratori sono tenuti a sottoporsi devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.
Inoltre il decreto legge incide anche sugli obblighi del medico competente di cui all’art. 25, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 attribuendo allo stesso il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute.
Viene introdotta la lettera e-quater) all’art. 41, comma 2, che stabilisce la possibilità di sottoporre il lavoratore ad un accertamento medico in caso di fondato sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. E rientra nell’alveo della sorveglianza sanitaria la visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di RAGIONEVOLE MOTIVO di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.
Il legislatore pone la condizione della “PRESENZA DI RAGIONEVOLE MOTIVO” e sul punto, al fine di una corretta applicazione della disposizione, si ritiene necessario attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni, concernente la ridefinizione delle “condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza”, previsto entro il 31 dicembre 2026 ai sensi dell’art. 41, comma 4-bis, che potrà precisare le modalità e le condizioni inerenti allo svolgimento di tale visita.
Infine, il legislatore ha modificato l’art. 51, D.Lgs. n. 81/2008 inserendo l’ulteriore comma 3-quater, prevedendo che “Ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti”.
2. Valutazione dei rischi e misure di prevenzione di condotte violente o moleste: si indica che l’art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. n. 159/2025 “ha modificato l’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, aggiungendo l’ulteriore lettera z-bis) per effetto della quale, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è contemplata anche la valutazione del rischio e la ‘programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62’”. E si evidenzia che “l’obbligo ricade nei luoghi di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008”.
3. Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG): l’art. 10 del D.L. n. 159/2025 “è stato modificato, altresì, l’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 – che disciplina i requisiti del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – il quale non menziona più il superato British Standard OHSAS 18001:2007, recando correttamente il riferimento alla vigente norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024”.
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