Circolare INL: Verifica e Manutenzione dei DPI  e sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

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Circolare INL: Verifica e Manutenzione dei DPI  e sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

La Circolare 1/2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si sofferma sui DPI e i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto.

Riguardo ai dispositivi di protezione individuali si ricorda che l’art. 5, comma 1, lett. g), del D.L. n. 159/2025 modifica il dettato dell’art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.

Secondo la nuova lettera a) il datore di lavoro ‘mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi’.

Durante gli accertamenti ispettivi, si provvederà a verificare che il datore di lavoro, nell’ambito del DVR, abbia identificato quali siano gli indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI.

In merito ai sistemi di protezione contro le cadute dall’alto l’art. 5, comma 1, lett. i), del D.L. n. 159/2025 modifica anche l’art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008:

  • Si ribadisce l’obbligo di dare priorità ai sistemi di protezione collettivi rispetto a quelli individuali, esplicitando inoltre quali, tra le misure di protezione collettiva, siano quelle da adottare in via prioritaria: parapetti e reti di sicurezza”;
  • Si rivede la disciplina dei sistemi di protezione individuale, ai quali si ricorre in via subordinata. Diversamente dalla precedente disciplina, che recava un elenco dei vari possibili componenti di un sistema, il nuovo comma 2 del citato art. 115 elenca quattro diverse tipologie di sistemi:
  1. sistemi di trattenuta;
  2. sistemi di posizionamento sul lavoro;
  3. sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
  4. sistemi di arresto caduta

Il comma 4 dell’art. 115 precisa che tutti i suddetti sistemi sono costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento.

Il comma 3 dell’art. 115 stabilisce che i primi tre sistemi hanno priorità rispetto all’ultimo. Infine, è precisato che, in ogni caso, per i ‘sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi’ di cui alla lett. c), vale quanto dettato dal D.Lgs. n. 81/2008 all’art. 111, comma 4, per quanto attiene alle circostanze che ne consentono l’utilizzo e all’art. 116 per tutti i requisiti di sicurezza richiesti.

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