D.LGS. 104/2017: NUOVA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

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D.LGS. 104/2017: NUOVA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2017 il D. Lgs. 16/06/2017 n. 104 . Esso modifica la Parte II ed i relativi allegati del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 , riguardante la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva n. 2014/52/UE ed entrerà in vigore il 21 luglio 2017.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 104/2017:

  • per i progetti di competenza statale, la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
  • la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
  • una norma transitoria che consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente in corso pendenti;
  • una nuova definizione di “impatti ambientali” che comprenda anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
  • la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
  • l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase dello “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea;
  • nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare;
  • la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA;
  • l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
  • la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa;
  • l’ampliamento della partecipazione del pubblico;
  • l’introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale.

Le nuove regole si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017: quelli che alla stessa data risultano pendenti, per i quali è già partita la fase di consultazione e per i quali è stata presentata istanza, rimangono soggetti alla disciplina previgente. In questi casi, l’autorità competente può disporre, su istanza del proponente da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’applicazione al procedimento in corso della nuova disciplina.

Scarica il Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017

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