Deposito temporaneo dei rifiuti: viene esteso il concetto di luogo di produzione

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Deposito temporaneo dei rifiuti: viene esteso il concetto di luogo di produzione

Le novità introdotte dal decreto competitività, che riguardano la classificazione del rifiuto e il deposito temporaneo, hanno esteso il concetto di luogo di produzione dei rifiuti. La Corte di Cassazione , con le sentenze 37843/2014 (link) e 38676/2014 interpreta così l’articolo 183 del D.Lgs.152/2006: “il deposito temporaneo può essere effettuato solo nel luogo di produzione del rifiuto, dovendosi per tale intendere, nella sua accezione più lata, quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purchè funzionalmente collegato al luogo di produzione (Sezione 3, n. 8061 del 23/01/2013)” allargando di fatto la nozione di “luogo di produzione del rifiuto” alle aree che si trovano nella disponibilità del produttore “purchè funzionalmente collegato al luogo di produzione”. Nel primo caso, provenienti da un’attività di  demolizione, erano stati stoccati dinanzi al piazzale industriale, senza  alcuna funzionale connessione con il luogo di loro produzione effettuata da altra  società per cui la sentenza è stata confermata anche se la Cassazione ha dovuto annullare la sentenza di condanna per  prescrizione del reato  “estinto per il decorso del termine quinquennale di cui all’articolo 157 C.p.p., comma 1, articolo 161 C.p.p., comma 2.”(la sentenza di condanna era del 26 gennaio 2011).

Nel secondo, relativo a dei residui da depurazione depositati sul terreno di un’azienda agricola (confinante con il luogo di produzione “materiale” e appartenente allo stesso soggetto), il Giudice aveva invece erroneamente omesso di accertare il possibile collegamento tra le due aree.

Anche in questo caso la sentenza è stata annullata per prescrizione del reato.

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