Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 in attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, stabilisce norme fondamentali di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti naturali ed artificiali, ed alla Sezione I (disposizioni Generali) con l’art. 15 stabilisce quali sono le figure professionali che in virtù del proprio titolo di studio e dei requisiti formativi di cui all’Allegato II, possono essere considerate esperte in interventi risanamento e mitigazione radon.
Gli esperti in interventi di risanamento radon di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, allegato XVIII secondo il punto 2 dell’allegato II di cui all’art. 15 definisce i requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon.
Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti (N.B. i requisiti a) e b) modificati dal Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203):
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