INAIL: GUIDA ALL’ASSICURAZIONE

PROTEZIONE DATI PERSONALI: NUOVO REGOLAMENTO
10 Aprile 2018
NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI DELL’UNIONE EUROPEA (GDPR)
29 Maggio 2018
PROTEZIONE DATI PERSONALI: NUOVO REGOLAMENTO
10 Aprile 2018
NUOVO REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI DELL’UNIONE EUROPEA (GDPR)
29 Maggio 2018

INAIL: GUIDA ALL’ASSICURAZIONE

La guida, divisa in cinque sezioni, analizza le attività lavorative che la legge definisce rischiose. Analizza inoltre la figura del datore di lavoro, sia pubblico che privato, tenuto a stipulare l’assicurazione e a versare i relativi premi.

L’assicurazione Inail è regolata dalle norme contenute nel Testo Unico, (approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e succ. mod.), e anche da numerose disposizioni speciali dirette soprattutto ad estendere la tutela Inail a nuove categorie di lavoratori (parasubordinati, dirigenti, sportivi professionisti dipendenti, casalinghi/e). In tal senso si cita in particolare il d.lgs. 38/2000, emanato in relazione all’art. 55 della legge n. 144/1999, unitamente alle numerose sentenze della Corte Costituzionale ed ai principi posti dalla Corte di Cassazione che hanno determinato l’estensione delle categorie di lavoratori e delle attività soggette all’obbligo assicurativo. Il rapporto assicurativo nasce per effetto di legge al verificarsi dei requisiti previsti. Il datore di lavoro è tenuto a presentare all’Inail la denuncia dell’attività esercitata, in quanto ritenuta rischiosa. Di norma il lavoratore rientrante nell’obbligo assicurativo, in caso di infortunio o malattia professionale, è tutelato dall’Inail con prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al pagamento del premio, per il principio di automaticità delle prestazioni che caratterizza l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In via generale il costo dell’assicurazione – vale a dire il premio assicurativo – è a carico del datore di lavoro ed è determinato applicando, alle retribuzioni pagate ai dipendenti occupati, i tassi previsti da un’apposita tariffa che tiene essenzialmente conto della diversa pericolosità tra le varie lavorazioni.

L’evoluzione dei processi lavorativi e l’introduzione costante di tecnologie sempre più avanzate ha imposto l’estensione dell’obbligo assicurativo Inail a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi.

La legge, nell’individuare le attività rischiose, le suddivide in due grandi gruppi:

  • attività svolte mediante l’utilizzo di macchine, apparecchi o impianti
  • attività che, per loro natura, esprimono un elevato grado di pericolosità anche se svolte senza l’utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti; queste attività sono tassativamente indicate in specifici elenchi.

Attività rischiose svolte mediante l’utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti

L’obbligo assicurativo è previsto per le persone addette a tutte quelle attività che comportino l’utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti a pressione, elettrici e termici o che siano svolte in laboratori ed ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l’impiego di dette macchine, apparecchi o impianti. In quest’ultimo caso, la norma tutela il lavoro in sé e per sé considerato e non solo quello che viene eseguito presso le macchine o le altre fonti di rischio. L’obbligo sussiste anche se l’impiego di macchine, apparecchi o impianti avviene in via transitoria, per dimostrazione, per esperimento o non è attinente all’attività esercitata e permane indipendentemente dalla grandezza e dalla potenza delle macchine stesse. Nell’assicurazione sono comprese le lavorazioni complementari e sussidiarie, anche se svolte in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale

Attività rischiose svolte senza l’utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti

Vi sono attività lavorative che, anche se svolte senza l’utilizzo di macchine, apparecchi ed impianti, esprimono, per loro natura, un elevato grado di pericolosità. Anche per le persone addette a queste attività, è obbligatoria l’assicurazione Inail. Tali attività sono tassativamente individuate dalla legge ed indicate in specifici elenchi, di seguito riportati.

I lavoratori assicurati

Il lavoratore è il soggetto tutelato dall’assicurazione, in quanto destinatario delle prestazioni previste al verificarsi dell’infortunio sul lavoro o del manifestarsi della malattia professionale. Nell’assicurazione obbligatoria Inail la legge, oltre a precisare le attività rischiose e i datori di lavoro che devono stipulare l’assicurazione, individua attraverso alcuni requisiti quali sono i lavoratori tutelati. Conoscerli è importante perché:

  • il datore di lavoro è obbligato ad assicurarli
  • ad essi spettano comunque le prestazioni previste anche se il datore di lavoro non è in regola con l’assicurazione (per il principio di automaticità delle prestazioni, secondo il quale la tutela assicurativa comprende anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio contributivo).

Requisiti soggettivi

Il lavoratore per essere tutelato dall’assicurazione Inail, deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere adibito in modo permanente, avventizio ad una delle lavorazioni che la legge definisce rischiose
  • prestare opera manuale intesa come contatto, diretto o ambientale, con le fonti di rischio
  • svolgere la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui
  • percepire una retribuzione, in qualunque forma, anche in natura.

La figura del datore di lavoro

In via generale è il datore di lavoro che assicura i propri dipendenti, i quali hanno comunque diritto alle prestazioni dell’Inail anche se non sono stati regolarmente assicurati (sempre per il principio di automaticità delle prestazioni). Con la stipula dell’assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti, fatta eccezione per la responsabilità conseguente ai reati perseguibili d’ufficio. Ai fini dell’obbligo assicurativo sono considerati datori di lavoro: le persone fisiche o giuridiche, gli Enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali che occupano personale dipendente addetto:

  • a macchine, apparecchi, impianti o che comunque operano in ambienti organizzati per opere e servizi
  • alle lavorazioni rischiose tassativamente elencate dalla legge.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro quando inizia la propria attività assume, nei confronti dell’Ente assicuratore e dei lavoratori assicurati, i seguenti obblighi:

  1. denuncia dei lavori
  2. DNA e comunicazioni obbligatorie
  3. denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani
  4. libro unico del lavoro
  5. pagamento dei premi
  6. denuncia degli infortuni Il committente di lavoro “parasubordinato” è equiparato al datore di lavoro per tutti gli adempimenti connessi all’assicurazione obbligatoria.

Il premio assicurativo

Il premio di assicurazione dovuto all’Inail si ottiene moltiplicando le retribuzioni erogate ai lavoratori rientranti nell’obbligo assicurativo per il “tasso di premio” relativo alla lavorazione svolta dai lavoratori stessi. La retribuzione utile ai fini del calcolo del premio può essere:

  • la retribuzione effettivamente percepita;
  • la retribuzione convenzionale stabilita, per talune tipologie di lavoratori, con decreti ministeriali o con legge;
  • la retribuzione di ragguaglio, di importo pari al minimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail, che si assume in via residuale in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva. Lo strumento tecnico con il quale vengono stabiliti i tassi di premio relativi alle singole lavorazioni è la Tariffa dei premi. Si tratta di una classificazione tecnica delle lavorazioni assicurate cui corrispondono tassi differenziati in funzione dello specifico rischio della lavorazione, così come risulta dal rapporto oneri/retribuzioni registrato dall’Inail in un determinato periodo di osservazione.

Il premio assicurativo è quindi proporzionale alla concreta rischiosità della specifica lavorazione, espressa da un valore numerico che è il “tasso di premio”. Il sistema tariffario è articolato per “Gestioni Tariffarie” (Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività), ad ognuna delle quali corrisponde una specifica Tariffa dei premi. L’inquadramento dei datori di lavoro nelle singole “Gestioni Tariffarie”, detto anche “inquadramento settoriale”, è determinato dalla “classificazione aziendale” valida ai fini previdenziali ed assistenziali. Il premio richiesto alla singola azienda varia in relazione a diversi parametri tutti finalizzati a riconoscere un trattamento più favorevole alle aziende a minore rischio infortunistico. Lo strumento utilizzato è il “sistema di oscillazione dei tassi” (sistema bonus-malus), che consente di ridurre o aumentare, entro limiti prestabiliti, la misura del “tasso medio nazionale”.

Il sistema distingue tra le aziende di nuova istituzione, considerando tali quelle che operano da meno di un biennio, e quelle che invece operano da più di un biennio. Nei primi due anni dalla data di inizio dell’attività viene considerata la situazione dell’azienda soltanto in relazione al rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Per il periodo successivo, invece, vengono considerati i seguenti elementi: – andamento infortunistico aziendale; – attuazione di interventi di miglioramento delle misure di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 81/2008). Con l’adozione del sistema di oscillazione dei tassi, il premio diventa anche un efficace strumento per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali inserito in un sistema più ampio e coordinato di incentivi, tutti mirati all’adozione di misure di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.”

Per ulteriori informazioni invia una mail a info@eeco.it oppure contatta i nostri tecnici al numero 0823 1540391.