La legge 4 agosto 2021, n. 116 pubblicata in G.U. n. 193 del 13 agosto 2021 ha lo scopo di favorire la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, nei trasporti (aeroporti, ferrovie, porti e mezzi di trasporto).
Novità importanti introdotte:
L’art. 2 di suddetta legge precisa che i DAE devono essere installati in luoghi pubblici e collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24. Un’apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente
Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell’equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.
L’art. 6 impone ai soggetti pubblici e privati , già dotati di un DAE, di darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando
Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza: sarà invece la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente a segnalare periodicamente le date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE: lo impone l’art.6 della Legge 116/2021.
La Legge intende promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza attraverso specifiche campagne di informazione e di sensibilizzazione del Ministero della Salute e Istruzione negli istituti di istruzione primaria e secondaria (destinatari personale docente e non docente, educatori, genitori e studenti).
Obiettivo: diffondere la conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, informando in modo adeguato sull’uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco ( viene autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021).