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29 Aprile 2025Nuovo accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza sul lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 è stato pubblicato il nuovo Accordo Stato-Regioni che definisce i nuovi criteri per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla Legge 215/2021.
L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.
Per garantire il pieno rispetto degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro devono partecipare al corso di formazione indicato nella Parte II, punto 3, di questo accordo.
Il corso deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo stesso.
I corsi di formazione per datori di lavoro già svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo sono validi, a condizione che i loro contenuti siano conformi a quanto previsto nell’accordo. L’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di conclusione del corso, indicata nell’attestato.
Di seguito le novità introdotte:
- Ogni lavoratore deve ricevere un’adeguata formazione e informazione, documentando l’avvenuta formazione. In caso contrario il datore di lavoro, rischia sanzioni amministrative o penali;
- Definizione delle ore obbligatorie di formazione ed i corsi di aggiornamento destinati a datori di lavoro, dirigenti e preposti;
- Nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature specifiche;
- istituzione di percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati;
- Formazione obbligatoria per i datori di lavoro con un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste;
- il preposto, oltre alla formazione per i lavoratori, deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore. NON è più possibile effettuare il corso in e-learning ;
- i dirigenti di azienda devono svolgere un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) devono completare una formazione relativa ai due moduli (A, B) obbligatori (28 ore e 48 ore), con un terzo modulo (Modulo C) di 24 ore per il solo responsabile. L’aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti. La modalità di e-learning è consentita solo per il modulo A (28 ore);
- Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà completare un corso intensivo di 120 ore. L’aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore . La modalità di e-learning è consentita solo l’aggiornamento, mentre per la formazione base è consentito solo per il modulo giuridico;
- Per gli ambienti confinati è prevista una formazione specifica di 12 ore per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica. Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche. SONO VIETATI tali corsi in modalità webinar e in e-learning. E’ OBBLIGATORIO completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo;
- introduzione di obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come macchina agricola raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali e carroponte
L’accordo stabilisce anche i requisiti dei FORMATORI distinguendoli in categorie:
- istituzionali;
- accreditati;
- altri soggetti come gli organismi paritetici e i fondi interprofessionali di settore.
Per quanto riguarda i lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento i formatori devono possedere una documentata esperienza professionale sia giuridico-tecnica che pratica di almeno 3 anni.
I corsi si potranno svolgere in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning e in modalità mista.
Per quanto riguarda l’organizzazione:
- numero massimo di partecipanti: non più di 30 per corso (eccetto l’e-learning);
- rapporto docente/discente: non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche;
- registro di presenza: obbligatorio in formato cartaceo o elettronico;
- frequenza minima: almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale;
- verbale delle verifiche finali: da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico;
- predisposizione del progetto formativo secondo le indicazioni vigenti
I partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, devono ricevere dal soggetto formatore un attestato. Esso deve contenere:
- denominazione del soggetto formatore;
- dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
- tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
- modalità di erogazione del corso;
- firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
- data e luogo.
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