Proroga stato di emergenza e obbligo di mascherine fino al 31 gennaio 2021

Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020: isolamento e quarantena
3 Novembre 2020
DPCM 3 novembre 2020: formazione consentita anche in presenza
10 Novembre 2020
Circolare Ministero della Salute del 12/10/2020: isolamento e quarantena
3 Novembre 2020
DPCM 3 novembre 2020: formazione consentita anche in presenza
10 Novembre 2020

Proroga stato di emergenza e obbligo di mascherine fino al 31 gennaio 2021

È stato pubblicato il D.L. 7 ottobre 2020 n°125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid, nonché per l’attuazione della direttiva 2020/739.”

Di seguito le misure adottate:

  • La proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

  • L’obbligo di tenere la mascherina nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private, ( si noti che è venuta meno la specifica “pubblici/privati”) e in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

             Restano esclusi da tali obblighi:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;

  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, e coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Restano “salvi” i protocolli aziendali.

Modifiche al TU in tema di sicurezza sul lavoro

All’allegato XLVI del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» è inserita la seguente:

«Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3»; la nota 0a) è cosi’ formulata: «0a) In linea con l’art. 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica.».

Il D.L. 125/2020 è in vigore dall’8 ottobre 2020.

Al seguente link si può scaricare il testo integrale del D.L. 125/2020:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/07/20G00144/sg

Per ricevere ulteriori informazioni invia una mail a info@eeco.it oppure contattaci al numero 0823 1540391