RADON: IN CAMPANIA NUOVA LEGGE

RESPONSABILE TECNICO DEI RIFIUTI: NOVITA’ DAL 19 LUGLIO 2019
17 Luglio 2019
…BEVI ECOLOGICO…
10 Dicembre 2019
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RADON: IN CAMPANIA NUOVA LEGGE

E’ stata pubblicata sul Bollettino Regionale della Campania n. 40 del 16 Luglio 2019 la Legge Regione Campania n. 13-2019, “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso”.

Tale legge, in vigore dal 16/07/2019, assicura il più alto livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali.

Quindi, chi esercita attività aperte al pubblico deve provvedere , entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore (16/07/2019), ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale mediante due integrazioni semestrali (primavera-estate e autunno-inverno) ovvero in più misure la cui somma sia pari ad un anno e a trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al Comune interessato e ad ARPA Campania della ASL di riferimento.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione per dettato di legge della certificazione di agibilità.

La Legge prescrive la misura di radon, su tutto il territorio regionale, non solo per tutti i luoghi accessibili al pubblico ma anche per gli edifici strategici tra cui quelli destinati all’istruzione. 


Per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all’istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva e/o attiva


Per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli sopra specificati, e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva e/o attiva.

 

Qualora all’esito delle misurazioni, il livello di concentrazione dovesse risultare superiore al limite fissato, il proprietario dell’immobile presenta al Comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento al quale siano allegati tutti i contenuti formali e sostanziali per la realizzazione delle opere previste, con relativa proposta di crono-programma di realizzazione delle opere le cui previsioni non potranno superare un anno. Il piano di risanamento è approvato dal Comune entro e non oltre sessanta giorni dalla sua presentazione, previa richiesta di esame e parere alla ASL competente.

Tranne il caso in cui è previsto il rilascio del permesso di costruire, decorsi sessanta giorni dalla presentazione del piano di risanamento, senza che l’autorità comunale abbia notificato osservazioni, ovvero senza che abbia inibito con provvedimento espresso la realizzazione degli interventi di risanamento, il proprietario dell’immobile deve avviare l’esecuzione delle opere previste, con le modalità e i termini contenuti nella stessa proposta di piano di risanamento presentata, purchè compatibili con quelli previsti dalla presente legge e dalla normativa in vigore.

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di risanamento dichiarate nel relativo piano presentato, determina la sospensione della certificazione di agibilità per dettato di legge. La sospensione della certificazione di agibilità può essere revocata solo con provvedimento espresso, dopo puntuali verifiche sull’osservanza dei livelli di concentrazione annuale di attività di gas radon e in ogni caso dopo l’espletamento di tutte le attività consequenziali tecnico-amministrative stabilite dall’ordinamento statale in materia di agibilità

Se il proprietario dell’immobile è lo stesso Comune, il soggetto passivo degli obblighi derivanti dalla presente legge è il dirigente con l’incarico di datore di lavoro dello stesso ente

Per ulteriori informazioni invia una mail a info@eeco.it oppure contatta i nostri tecnici al numero 0823 1540391