Rifiuti in discarica ed Impianti Industriali: Le novità del Decreto Milleproroghe

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Rifiuti in discarica ed Impianti Industriali: Le novità del Decreto Milleproroghe

rifiuti in discarica

Con il DL n.210/2015, (cosiddetto “Milleproroghe 2016”) in vigore dal 30 dicembre, viene nuovamente prorogata al 29 febbraio 2016, la possibilità di smaltire in discarica rifiuti speciali e urbani con Pci >13.000 kj/kg. Tale questione è stata già oggetto di 10 proroghe e questa è dunque l’undicesima.

Inoltre il DL n.210/2015 (art. 8.2) aggiunge all’art. 273 (Grandi impianti di combustione) del Codice Ambiente due nuovi commi dopo il comma 3 che fissa i limiti di emissione per i grandi impianti di combustione anteriori al 2006, con riferimento ai valori di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell’Allegato II alla parte quinta del Codice e indicava il termine di adeguamento al 1 gennaio 2008.

Il termine per l’adeguamento viene spostato al 1 gennaio 2017 dal nuovo comma 3 bis: “per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga”.

Il nuovo comma 3-ter (introdotto dal DL 210/2015) invece, proroga al 1 gennaio 2017 il termine di adeguamento (previsto al comma 3) “per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell’Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell’Autorità Competente in merito all’istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all’esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell’Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto”.

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