
INAIL: PROROGA BANDO FORMAZIONE
21 Aprile 2016
D. M. 25 Febbraio 2016
23 Maggio 2016
E’ entrato in vigore il 29 marzo scorso Il D.Lgs. n. 39 del 15 febbraio 2016 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche.
Tale provvedimento legislativo è composto da 4 articoli introducendo 4 modifiche normative a 4 diversi decreti di riferimento in vigore.
- Modifiche al D.Lgs. 81/08:in generale il termine “preparato” ovunque presente all’interno del testo, viene sostituito dal termine “miscela”, sia che si tratti di preparati pericolosi, chimici, cancerogeni e mutageni. La terminologia “responsabile dell’immissione sul mercato”, e conseguentemente le responsabilità relative, viene sostituita ovunque presenti dal termine “Il fornitore”. I termini come “molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3” sono sostituiti in conformità al regolamento 1272/2008 dai termini “tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2”.
In sostanza viene ufficializzata la necessità da parte delle aziende di gestire puntualmente e sistematicamente i prodotti chimici in uso e di aggiornare più frequentemente la valutazione del rischio chimico.
- Modifiche al D.LGS. 151/01(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità): vengono modificati i riferimenti al Decreto Legislativo 626/94 per quanto riguarda l’esposizione al rischio biologico e vengono anche qui aggiornate le definizioni e le classificazioni delle sostanze chimiche e miscele ai sensi del Regolamento CE 1272/2008, con particolare riferimento alle sostanze mutagene (H340, H341), cancerogene (H350, H350i, H351), tossiche per la riproduzione e appartenenti alla categoria aggiuntiva per gli effetti sull’allattamento (H360, H360D, H360FD, H360Fd) e tossiche per organi bersaglio (H370, H371).
- Modifiche alla L. 977 del 17 ottobre 1967(Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti): vengono modificate l’esposizione a sostanze biologiche e l’esposizione a sostanze chimiche, cancerogene e mutagene
- Clausola di invarianza finanziaria: le modifiche introdotte non devono gravare ancora di più sulla finanza pubblica e le P.A. devono assolvere gli oneri con le risorse già disponibili.
Scarica il D.Lgs. 39/2016
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