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8 Giugno 2021Mobility manager 2021 in azienda: nuovo decreto
E’ stato pubblicato il decreto attuativo che delinea la figura del mobility manager aziendale.
Il testo di legge definisce le modalità attuative delle disposizioni dell’articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio).
Si impone alle aziende con più di 100 dipendenti situate in un comune con più di 50mila residenti di creare questa figura professionale che si occuperà della mobilità dei dipendenti.
La Legge prescrive che entro il 31 dicembre di ogni anno tali imprese siano tenute ad adottare il piano spostamenti casa-lavoro e di inviarlo al comune entro 15 giorni.
L’introduzione del mobility manager ha come scopo principale quello di contribuire a ridurre l’impatto ambientale del traffico privato. Il decreto attuativo identifica, inoltre, il piano degli spostamenti casa-lavoro (Pscl), che ha come scopo di individuare forme di mobilità alternative al veicolo privato a motore. Tutto ciò sulla base di analisi della mobilità quotidiana, sulle esigenze degli individui e sull’offerta del trasporto pubblico.
Anche le imprese che non rientrano nei parametri di 100 dipendenti in Comuni di almeno 50mila residenti possono attuare un Pscl del proprio staff.
L’art. 3 comma 2 così recita «Si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro».
Scopo del decreto: ridurre l’impatto ambientale del traffico durante le ore di punta, con conseguente congestione delle strade.
La norma individua 2 figure: mobility manager aziendale e mobility manager d’area.
Il mobility manager d’area è una figura specializzata di supporto al Comune territorialmente competente nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonchè nello svolgimento di attività di raccordo tra i professionisti in azienda.
Entrambi vengono nominati tra i soggetti aventi competenza professionale o esperienza nel settore della mobilità sostenibile.
Funzioni del mobility manager aziendale:
- Promozione, attraverso l’elaborazione del Pscl, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente. Al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane
- Supporto all’adozione del Piano di spostamento casa-lavoro
- Adeguamento del Pscl anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune, elaborate con il supporto del mobility manager d’area
- Verifica dell’attuazione del Pscl attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione del loro livello di soddisfazione
- Cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente
- Attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile
- Promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, del trasporto pubblico
- Supporto al mobility manager d’area. Oggetto: interventi a favore di intermodalità, itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e trasporto pubblico. E che sviluppino la mobilità condivisa e l’infomobilità
Funzioni del mobility manager d’area:
- Attività di raccordo tra i mobility manager aziendali del territorio di riferimento.
- Supporto al Comune nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.
- Acquisizione dei dati relativi all’origine/destinazione e agli orari di ingresso e uscita dei dipendenti e degli studenti forniti dai mobility manager aziendali (e scolastici).
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