Il comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, con delibera del 10 dicembre 2020 n. 14, ha prorogato le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 gennaio 2021, considerate valide fino al 3 maggio 2021.
“La legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l’articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l’art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, disponendo che le parole: “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” e, al comma 2, introduce all’articolo 103 il comma 2- sexies il quale dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Pertanto, allo stato il richiamato art. 103, comma 2, dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,…, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Si rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021.
Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
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