E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021 la Legge n. 215 del 17 /12/2021,che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 146/ 2021.
Tra le principali novità introdotte, la legge è intervenuta sull’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, imponendo al datore di lavoro l’obbligo di individuare il preposto, il quale sarà chiamato a svolgere le seguenti funzioni:
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si precisa che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis).
Inoltre, si prevede che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò si renda necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (nuovo art. 37, comma 7-ter, d.lgs. n. 81/2008). La pena a carico di chi ometta tale adempimento prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
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