
Attivazione Corso: “DUVRI-LA GESTIONE DEI RISCHI INTERFERENIZIALI AI SENSI L’ART. 26 DEL D. LGS. 81/08”
18 Febbraio 2026
NUOVA ISO/PAS 45007:2026
9 Marzo 2026RENTRI: pubblicata proroga
È stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026 la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, che ha convertito il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, noto come “Decreto Milleproroghe”.
Entrata in vigore dal 1° marzo 2026, la legge introduce modifiche rilevanti al processo di attuazione del RENTRI, intervenendo soprattutto sulle tempistiche previste per la digitalizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
NOVITA’ principali:
- proroga al 15 settembre 2026 della possibilità, per i soggetti tenuti all’iscrizione al sistema RENTRI, di continuare a emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo (art. 13, co. 5-bis), in alternativa alla modalità digitale. Di conseguenza, il differimento al 15 settembre 2026 dell’applicazione delle sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari dei rifiuti speciali pericolosi;
- differimento al 30 giugno 2026 del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi adibiti al di trasporto dei rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali (ANGA). Viene demandato all’ANGA il compito di definire i tempi e le modalità operative per l’installazione dei relativi dispositivi;
- abrogazione della disposizione, rimasta finora inattuata, che demandava a un apposito DM l’aumento da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI previsto per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- differimento al 31 dicembre 2026del termine fino al quale la regione o la provincia autonoma competente territorialmente può autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023. Parallelamente, è disposta l’abrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente (DM 12 giugno 2003, n. 185), a decorrere dall’entrata in vigore del DPR ex art. 99 del D.lgs. 152/2006 sui criteri, modalità e condizioni per il riutilizzo delle acque reflue;
- differimento al 31 dicembre 2026 dell’efficacia della norma transitoria secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico
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